Grazie al potere conferitomi dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti in qualità di Presidente, incluso l’articolo 7301 della legge 5, con il presente si decreta che:
Sezione 1. Finalità. Nell’intera nazione, coloro che negano l’evidenza della natura biologica del sesso usano mezzi coercitivi sia legali che sociali per garantire agli uomini che si identificano come donne l’accesso a spazi, servizi e attività riservati alle donne, dai centri anti-violenza ai bagni negli uffici. Tutto ciò è sbagliato. Il tentativo di eradicare la realtà biologica del sesso costituisce un attacco fondamentale alle donne, in quanto le priva della loro dignità, sicurezza e benessere. Eliminare il concetto di sesso dal linguaggio e dalla politica ha un impatto deleterio non solo sulle donne ma sul funzionamento dell’intero sistema di governo e sociale americano. Tutte le azioni e le politiche federali devono essere basate sull’evidenza, per l’avanzamento della scienza, la sicurezza e il morale della popolazione e la fiducia che questa ripone nello stato.
Questa pericolosa deriva si manifesta in un attacco continuo e determinato all’uso comune di lunga data di termini scientifici e biologici, con lo scopo di sostituire la realtà del sesso come fatto biologico immutabile con l’idea di un’identità autodefinita fluida e disgiunta dalla realtà biologica. Invalidare la categoria biologica di “donna” ha l’effetto di trasformare impropriamente leggi e politiche concepite per proteggere le opportunità garantite in base al sesso in leggi e politiche che le minano e che sostituiscono diritti acquisiti preziosi per le donne con un concetto identitario vago e indefinito.
Per questi motivi, il mio governo intende difendere i diritti delle donne e garantire la libertà di coscienza tramite l’uso di un linguaggio chiaro ed accurato e di politiche che riconoscano che le donne sono coloro che appartengono al sesso femminile e gli uomini coloro che appartengono al sesso maschile.
Sezione 2. Politiche e definizioni. Il governo degli Stati Uniti riconosce l’esistenza di due sessi, maschile e femminile. Il sesso non si può cambiare, essendo radicato in una realtà oggettiva fondamentale e incontrovertibile. In ottemperanza alle mie volontà, l’esecutivo assicurerà l’applicazione di tutte le leggi che proteggono e promuovono la realtà biologica del sesso, e le seguenti definizioni saranno alla base dell’interpretazione e applicazione di leggi e politiche federali da parte dell’esecutivo:
(a) “Sesso” indica la classificazione biologica immutabile di un individuo come maschio o femmina. “Sesso” non è un sinonimo di “identità di genere, e non è incluso in essa.
(b) “Donne” o “donna” e “bambine” o “bambina” significano rispettivamente femmine della specie umana adulte o minori.
(c) “Uomini” o “uomo” e “bambini” o “bambino” significano rispettivamente maschi della specie umana adulti o minori.
(d) “Femmina” indica una persona che appartiene alla classe sessuale, determinata al concepimento, in grado di produrre macrogameti.
(e) “Maschio” indica una persona che appartiene alla classe sessuale, determinata al concepimento, in grado di produrre microgameti.
(f) L’“ideologia di genere” sostituisce la categoria biologica del sesso con l’idea di un’identità di genere cangiante e autodeterminata, così da permettere la falsa affermazione che gli uomini possono identificarsi come donne e conseguentemente diventarlo, e viceversa, con l’obbligo su terzi di considerare questa falsità come un fatto oggettivo. L’ideologia di genere include l’idea che esista un ampio spettro di generi, del tutto independenti dal proprio sesso. Si tratta di un’ideologia che manca di coerenza interna, tanto che sostiene che il sesso non è una categoria utile o identificabile, e contemporaneamente afferma la possibilità che un individuo possa nascere in un corpo con il sesso sbagliato.
(g) “Identità di genere” indica una percezione di sé completamente soggettiva e interna all’individuo, scollegata dalla realtà biologica del sesso e collocata su un continuo teoricamente infinito, non in grado di fornire una base utile per l’identificazione e non sostituibile al sesso come categoria.
Sezione 3. Il riconoscimento che donne e uomini sono biologicamente due categorie distinte.
(a) Entro 30 giorni da questo decreto, il segretario della salute e dei servizi umani dovrà fornire al governo, ai suoi interlocutori esterni e al pubblico linee guida che precisino e chiariscano le definizioni qui contenute.
(b) Tutti gli enti pubblici e i funzionari del governo federale hanno l’obbligo di applicare le leggi su diritti, tutele, opportunità e accomodamenti intesi a proteggere uomini e donne in qualità di sessi biologicamente distinti. Di conseguenza ogni ente pubblico ha l’obbligo di interpretare i termini “sesso”, “maschio”, “femmina”, “uomini”, “donne”, “bambini” e “bambine” nel senso stabilito all’articolo 2 di questo ordine e conseguentemente di interpretare e applicare leggi, regolamenti, o linee guida e di condurre tutte le attività relative all’ente, inclusi documenti e comunicazioni con l’esterno, in tal senso.
(c) Nello svolgere le loro funzioni nei casi in cui si tratti di far rispettare trattamenti differenziati in base al sesso, i funzionari degli enti pubblici dovranno impiegare, in tutte le politiche e relativi documenti, il termine “sesso” e non “genere”.
(d) I segretari di stato e della sicurezza nazionale, e il direttore dell’ufficio del personale, dovranno effettuare i cambiamenti necessari a garantire che i documenti di identità rilasciati dallo stato, inclusi passaporti, visti e i documenti per il programma Global Entry, riportino il sesso dell’individuo possessore del documento, come definito all’articolo 2 del presente ordine; il direttore dell’ufficio del personale ha la responsabilità di garantire che le schede del personale federale riportino il sesso, come definito all’articolo 2 del presente ordine.
(e) Gli enti pubblici hanno l’obbligo di eliminare le dichiarazioni, le politiche, i regolamenti, i moduli, i comunicati e ogni altro messaggio, interno o esterno, che promuove o impone l’ideologia di genere, e di cessare la produzione di tali dichiarazioni, politiche, regolamenti, moduli, comunicati o altri messaggi. I moduli degli enti pubblici dovranno specificare il sesso del richiedente, e non l’identità di genere. Gli enti pubblici dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari, nel rispetto della legge, per terminare il finanziamento di qualsiasi programma legato all’ideologia di genere.
(f) L’amministrazione precedente sosteneva che la sentenza della Corte Suprema in Bostock v. Clayton County (2020), che concerne il Title VII del Civil Rights Act del 1964, impone di consentire l’accesso sulla base dell’identità di genere a spazi separati per sesso, ad esempio quelli previsti nel Title IX dell’Educational Amendments Act. Questa opinione non ha alcuna validità giuridica e lede i diritti delle donne. Il procuratore generale deve di conseguenza immediatamente emettere delle linee guida per gli enti pubblici al fine di correggere questa scorretta intepretazione delle distinzioni in base al sesso della sentenza della Corte Suprema in Bostock v. Clayton County (2020) adottate dagli enti pubblici nelle loro attività. Inoltre, il procuratore generale dovrà emettere delle apposite linee guida e assistere gli enti pubblici nel loro compito di proteggere i trattamenti differenziati in base al sesso, permessi dalla costituzione e dalla legge degli Stati Uniti.
(g) Non sarà consentito l’uso di finanziamenti federali per promuovere l’ideologia di genere. Gli enti pubblici devono valutare le condizioni per la concessione di finanziamenti e le preferenze degli eventuali beneficiari per assicurarsi che i fondi non vadano a promuovere l’ideologia di genere.
Sezione 4. Diritto alla privacy.
(a) Il procuratore generale e il segretario per la sicurezza nazionale hanno l’obbligo di garantire che i detenuti maschi non vengano ospitati nelle carceri e nei centri di detenzione per donne, se necessario tramite l’emendamento della sezione 115.41 del Title 28, Code of Federal Regulations and interpretation guidance regarding the Americans with Disabilities Act.
(b) Il segretario per gli alloggi e lo sviluppo urbano ha l’obbligo di preparare e presentare ed aprire ai commenti un documento per rescindere la regola su “Accesso in base all’identità di genere ai programmi di pianificazione e sviluppo per le comunità” del 21 settembre 2016, 81 FR 64763, e l’obbligo ulteriore di invitare commenti dal pubblico su nuove regole per la protezione delle donne che richiedono il supporto di centri anti-violenza sessuale.
(c) Il procuratore generale ha l’obbligo di garantire che il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria modifichi le sue politiche sulle cure mediche per i detenuti, per assicurare che non si spendano fondi pubblici per procedure mediche, trattamenti o medicine per modificare le caratteristiche sessuali secondarie dei detenuti che lo richiedono in modo da approssimare il sesso opposto.
(d) Gli enti pubblici devono mettere in atto politiche che garantiscano che i servizi previsti per donne e bambine (o per uomini e bambini) siano separati in base al sesso e non l’identità di genere.
Sezione 5. Protezione di determinati diritti. Il procuratore generale ha l’obbligo di stilare delle linee guida atte a garantire la libertà di espressione in relazione alla natura binaria del sesso e il diritto ad avere servizi separati per sesso nei luoghi di lavoro ed enti inclusi nel Civil Rights Act del 1964. In conformità con le suddette linee guida il procuratore generale, il segretario del lavoro, il direttore degli affari legali e il presidente della commissione per le pari opportunità e tutti i responsabili di enti pubblici con poteri di applicazione del Civil Rights Act hanno l’obbligo di dare la precedenza a indagini e azioni legali tese a garantire i diritti e le libertà contenute in questo articolo.
Sezione 6. Proposta di legge. Entro 30 giorni dalla data di questo ordine, l’assistente presidenziale per gli affari legali dovrà stilare e consegnare al presidente la proposta di legge tramite la quale codificare le definizione contenute in questo ordine.
Sezione 7. Obbligo di attuazione e produzione di un rapporto.
(a) Entro 120 giorni dalla data di questo ordine, i direttori degli enti pubblici hanno l’obbligo di stilare un rapporto sull’attuazione di questo ordine e inviarlo al presidente, tramite il direttore dell’ufficio per l’amministrazione e il bilancio. Il rapporto dovrà contenere:
(i) le modifiche apportate ai documenti prodotti dall’ente, inclusi regolamenti, linee guida, moduli e comunicati, introdotte per ottemperare a quest’ordine; e
(ii) i criteri introdotti dall’ente in ottemperanza a questo ordine al cui rispetto vengono sottoposti tutti gli enti che ricevono fondi federali, inclusi coloro che ricevono appalti dal governo federale.
(b) I requisiti contenuti nel presente ordine sostituiscono qualsiasi clausola che sia in contraddizione contenuta in precedenti ordini esecutivi o memoranda presidenziali, inclusi, ma non limitatamente a, l’ordine esecutivo 13988 del 20 gennaio 2021, 14004 del 25 gennaio 2021, 14020 e 14021 dell’8 marzo 2021 e 14075 del 15 giugno 2022. I suddetti ordini esecutivi sono revocati con il presente ordine, e il consiglio sulle politiche di genere della Casa Bianca viene dissolto con effetto immediato.
(c) Tutti gli enti pubblici hanno l’obbligo di revocare immediatamente tutti gli atti pubblici che non rispettano i requisiti contenuti nel presente ordine o nelle istruzioni stilate dal procuratore generale in ottemperanza al presente ordine, o abrogare quelle parti dei suddetti atti che siano in contrasto con il presente ordine. Tali atti includono, non limitatamente:
(i) “La guida della Casa Bianca sull’uguaglianza transgender”;
(ii) le guide prodotte dal dipartimento dell’istruzione, incluse:
(A) “Regolamento 2024 sul Title IX: suggerimenti per l’applicazione” (luglio 2024);
(B) “Guida del dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti: Come creare un ambiente inclusivo e non-discriminatorio per gli studenti LGBTQI+”;
(C) “Il dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti sostiene i minori LGBTQI+ e le loro famiglie nelle scuole” (21 giugno 2023);
(D) “Il dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti: come sostenere gli alunni LGBTQI+ e le loro famiglie nelle scuole” (21 giugno 2023) (in spagnolo);
(E) “Sostenere gli studenti intersex: Guida per studenti, famiglie e insegnanti” (ottobre 2021);
(F) “Sostenere gli alunni transgender nelle scuole” (giugno 2021);
(G) “Lettera agli insegnanti nel 49simo anniversario del Title IX” (23 giugno 2021);
(H) “Gestire il bullismo contro gli studenti LGBTQI+ nelle scuole: Guida per studenti e famiglie” (giugno 2021);
(I) “Applicazione del Title IX degli Education Amendments del 1972 in relazione alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere alla luce di Bostock v. Clayton County” (22 giugno 2021);
(J) “L’istruzione durante la pandemia: diversi impatti del COVID-19 sugli studenti negli Stati Uniti” (9 giugno 2021); e
(K) “Messaggio per gli studenti transgendere in occasione del ritorno a scuola, da parte dei dipartimenti di giustizia, dell’istruzione e della salute e servizi umani” (17 agosto 2021);
(iii) Memorandum del procuratore generale del 26 marzo 2021, dal titolo “Applicazione di Bostock v. Clayton County al Title IX dell’Education Amendments del 1972″; e
(iv) “Guida sulle molestie nel luogo di lavoro della commissione sulle pari opportunità”(29 aprile 2024).
Sezione 8. Disposizioni generali.
(a) Niente in questo ordine va interpretato in modo da compromettere l’efficacia di o limitare:
(i) il potere conferito per legge ai dipartimenti governativi e i loro direttori; o
(ii) le funzioni del direttore ell’ufficio per l’amministrazione e il bilancio in relazioni alle loro proposte legislative, di bilancio, o amministrative.
(b) Il presente ordine sarà applicato in ottemperenza alle leggi applicabili e soggetto alla disponibilità di stanziamenti.
(c) Il presente ordine non intende creare, e non crea di conseguenza, alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, eseguibile per legge o per equità per chiunque contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o altri enti, i suoi funzionari, impiegati, agenti o chiunque altro.
(d) Nel caso qualsiasi parte del presente ordine, o l’applicazione di qualsiasi parte di questo ordine a qualsiasi individuo o circostanza, venisse riconosciuta non valida, il resto del presente ordine e la sua applicazione ad altri individui o circostanze non subiranno conseguenze.
LA CASA BIANCA,
20 gennaio 2025
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