sabato 2 marzo 2019

Ddl De Poli: un altro disegno di legge che non tutela le donne dalla violenza di genere Silvia Belloni

Tanto si è discusso del disegno di legge Pillon, quanto è rimasto sottotraccia il disegno di legge connesso n. 45 dal titolo Disposizioni in materia di tutela dei minori nell’ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, in discussione al Senato insieme con il primo (ed altri, sempre in materia di affidamento condiviso). Ma la circostanza che poco o niente se ne sia parlato non deve lasciare tranquilli, anzi. Emblematica sul punto è la relazione introduttiva che si apre con il richiamo alla necessità di scongiurare la famigerata PAS, sindrome di alienazione genitoriale, documentata da Richard A. Gardner, attraverso l’introduzione di strumenti da fornire ai genitori «per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare»…nell’ottica del «completamento della riforma in materia di affidamento condiviso». Ecco dunque che al ddl Pillon, risulta perfettamente abbinato il ddl De Poli (più altri) che impatta fortemente anche sulla materia penale, in una prospettiva univoca e condivisa dai proponenti.

La mia curiosità di avvocato penalista è stata attirata dalle disposizioni del disegno di legge che riguardano alcuni reati che verrebbero del tutto stravolti rispetto alla disciplina attuale (provate ad immaginare a danno di chi…).
Viene innanzitutto modificato il reato di calunnia sancito dall’art. 368 c.p. con la introduzione della sanzione/pena accessoria (non è affatto chiaro) della sospensione della potestà genitoriale (dal 2013 sostituita dalla responsabilità genitoriale, ma nel ddl si parla ancora di potestà…) se il reato è commesso da un genitore a danno dell’altro.

Evidente appare l’intento di disincentivare denunce per reati commessi in ambito familiare, con la chiara conseguenza che se le donne hanno ora mille resistenze ad intraprendere azioni giudiziarie per le ipotesi di violenza subita, ne avranno domani ancora di più. Perché infatti prevedere una pena accessoria così incisiva solo in ambito familiare? Vale di più una falsa denuncia in famiglia che per esempio fra colleghi o in altri contesti?

Si chiede inoltre la modifica del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto dall’art. 572 c.p.p. (che assumerà il titolo di “maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli”, con esclusione appunto dei conviventi).
Le pene edittali sono ridotte, l’imputato può risolvere il processo con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (utilizzata per esempio per la guida in stato di ebbrezza), vengono punite solo le ipotesi di violenza fisica e psichica (con esclusione delle condotte caratterizzate da violenza economica, psicologica e sessuale attualmente sanzionate) e viene introdotto il requisito della sistematicità dei maltrattamenti.

La proposta fa terra bruciata delle numerose modifiche legislative che hanno portato all’attuale norma incriminatrice a tutela di familiari e conviventi, del tutto dimenticando che le condotte maltrattanti sono caratterizzate dal cosiddetto ciclo della violenza nel quale si alternano fasi molto aggressive a fasi di riavvicinamento e riappacificazione, assolutamente incompatibili con la “sistematicità” delle azioni che la norma imporrebbe (con ciò mettendo a rischio ovviamente l’accertamento della responsabilità penale nel processo).
A completare il quadro, anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 c.p. viene infine stravolto, analogamente al reato di maltrattamenti, con la riduzione delle pene edittali, la possibilità di definire il giudizio con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e, udite udite, la introduzione di una nuova condotta delittuosa.

Si legge infatti nella proposta che la norma punisce anche chi «attua comportamenti che privano i figli della presenza dell’altra figura genitoriale». Ecco riapparire il tema delle condotte alienanti che assurgono al rango di reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Fedele alle premesse annunciate nella relazione introduttiva e in linea con il ddl Pillon, il ddl 45 svilisce il fenomeno della violenza in famiglia; colpisce, attenua e in alcuni casi azzera ingiustificatamente le garanzie e le tutele che le norme incriminatrici avevano negli anni conquistato a favore delle donne vittime di reati e introduce surrettiziamente la nuova ipotesi di reato di alienazione parentale.
Lungi dal valorizzare la bigenitorialità tanto invocata, la proposta in realtà lede profondamente i diritti delle vittime vulnerabili e a pagare il prezzo più caro della riforma sarebbero sicuramente ancora una volta le bambine e i bambini.

Silvia Belloni, avvocata penalista del Foro di Milano
https://27esimaora.corriere.it/18_ottobre_09/ddl-de-poli-sull-affido-condiviso-altro-disegno-legge-che-non-tutela-donne-che-subiscono-violenza-d76829c6-cb88-11e8-a151-64ee02cc2acb.shtml?fbclid=IwAR3QMXc3KGiTBkvs8YHUB8SIV4OqzFYliU

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