Cade l'obbligo del cognome paterno per i figli, largo alla libertà di scelta. La commissione Giustizia di Montecitorio ha approvato il testo sul doppio cognome, provvedimento che lunedì sarà in Aula per la discussione generale. Il provvedimento potrebbe ricevere il via libera dall'Assemblea della Camera entro la prossima settimana.
"È un altro passo in avanti verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale”, spiega la presidente della Commissione Giustizia Donatella Ferranti (Pd). “Il figlio ora potrà avere o il cognome paterno o quello materno o entrambi, secondo quanto decidono insieme i due genitori. Ma se l'accordo non c'è, il figlio avrà il cognome di tutti e due i genitori in ordine alfabetico". Peraltro, aggiunge, "l'obbligo del cognome paterno, simbolo di un retaggio patriarcale fuori del tempo e assurdamente discriminatorio, è stato severamente censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e dunque il testo che ora andrà in aula è un atto dovuto, che ci pone finalmente in linea con gli altri paesi europei".
Ecco, in sostanza, cosa cambia con le nuove norme approvate oggi in commissione Giustizia della Camera:
Stop patriarcato: piena libertà nell'attribuire il cognome
Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell'altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.
Figli adottivi
Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l'accordo si segue l'ordine alfabetico.
Trasmissibilità del cognome
Chi ha il doppio cognome può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.
Cognome del maggiorenne
Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell'altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l'ha riconosciuto.
Entrata in vigore differita
Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del regolamento che deve adeguare l'ordinamento dello stato civile. Per provvedervi il ministero dell'Interno ha un anno di tempo.
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