Il 10 novembre l’organizzazione femminista Non una di meno ha convocato in più di cento città italiane delle manifestazioni per protestare contro il disegno di legge 735, conosciuto come disegno di legge (ddl) Pillon, presentato dal senatore leghista e fondatore del Family day Simone Pillon il 1 agosto 2018 per garantire “l’affido condiviso, il mantenimento diretto e la garanzia di bigenitorialità”. Il ddl – che è sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 stelle – intende riformare il diritto di famiglia e in particolare l’affidamento dei figli e il loro mantenimento in caso di separazione dei genitori, e al momento è all’esame della commissione giustizia del senato.
Il ddl è stato molto criticato dai movimenti femministi e dalle organizzazioni che si occupano di violenza contro le donne, ma anche dalle associazioni per la tutela dei minori. L’8 novembre in un’intervista il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio ha detto che si potrebbe modificare il disegno di legge nei prossimi mesi “perché così non va”, anche se sei senatori del Movimento 5 stelle sono tra i firmatari del ddl. Ecco quali sono i punti principali del controverso disegno di legge.
Mediazione familiare obbligatoria
L’articolo 7 modifica l’articolo 706 del codice di procedura civile e prevede che una coppia con figli minorenni che voglia separarsi debba intraprendere obbligatoriamente un percorso di mediazione familiare, prima che il caso arrivi davanti a un giudice “a pena di improcedibilità”. Con la mediazione affidata a soggetti privati iscritti all’apposito albo, istituito dal ddl, si dovrà arrivare alla condivisione di un “piano genitoriale” per una gestione condivisa dei minori. Il piano dovrà definire i “luoghi abitualmente frequentati dai figli”, la “scuola e il percorso educativo del minore”, le “eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative“ e le “vacanze normalmente godute”.
La mediazione affidata a privati secondo molti esperti implicherà un aumento considerevole delle spese per chi vorrà divorziare o separarsi. “Infatti solo la prima seduta sarà gratuita, tutte le successive sono a pagamento. Parliamo di migliaia di euro”, spiega l’avvocata Carla Quinto. Inoltre anche le vittime di violenza domestica saranno obbligate a ricorrere alla mediazione con il coniuge violento. “Questo viola l’articolo 48 della convenzione di Istanbul che impone il divieto di fare ricorso a questi mezzi di soluzione alternativa al tribunale per le controversie”, spiega Quinto. “Inoltre c’è il divieto di ricorrere a un avvocato durante la mediazione, quindi c’è anche la violazione del diritto di difesa”, conclude. Secondo l’avvocata, con questo ddl si cerca di togliere potere decisionale ai tribunali “per attribuirne a soggetti privati a pagamento che non hanno particolari competenze”.
Parificazione del tempo trascorso con i figli e il piano genitoriale
L’articolo 11 riforma l’articolo 337-ter del codice civile e prevede che il figlio minore debba trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. “Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità”, è scritto nel ddl.
Per questo è previsto che il figlio trascorra con entrambi i genitori non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, e per questo i figli avranno un doppio domicilio nelle case dei due genitori. Non è prevista nessuna deroga a questo principio. “Il piano genitoriale stabilisce in maniera rigida la durata di tempo che i minori dovranno passare con ciascuno dei genitori e il tipo di attività che i minori dovranno svolgere in questo tempo. Questo presupposto è molto rigido e lontano dalla realtà”, commenta l’avvocata Carla Quinto. “Si deve considerare infatti che il tipo di attività svolte dai minori cambiano nel corso del tempo e questo potrebbe determinare dei contenziosi tra i genitori e portare all’apertura di nuove fasi di mediazione con un ulteriore dispendio di denaro”, spiega l’avvocata.
Inoltre il minore non potrà più scegliere con quale genitore risiedere e come trascorrere il tempo, perché anche le attività saranno stabilite dal piano genitoriale. “Il minore non potrà esprimersi ed essere ascoltato, da soggetto di diritto tornerà a essere un oggetto di diritto. Ma questo è contrario a tutte le convenzioni internazionali e anche alla nostra costituzione che stabilisce che i minori devono essere ascoltati nelle loro volontà”, conclude l’avvocata Quinto.
Abolizione dell’assegno di mantenimento
Il ddl introduce il mantenimento diretto sulla base della parificazione del tempo passato dal minore con i genitori e di conseguenza prevede l’abolizione dell’assegno di mantenimento per il genitore presso cui il minore risiede. Il mantenimento diretto prevede che ci sia un’equa ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in proporzione al reddito e in base a quanto stabilito dal piano genitoriale, concordato con il mediatore. Se non c’è accordo decide il giudice.
Per l’avvocata Carla Quinto “questo ddl porta avanti anche una serie di stereotipi di genere, cioè sottointende che le madri usino i soldi del mantenimento dei minori a scopi personali”. Questo punto, secondo l’avvocata, “danneggia il minore che si troverà a vivere in situazioni di disparità se c’è una differenza di reddito tra i genitori”. Il provvedimento introduce anche una norma per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente. Il ddl dispone che il mantenimento in questo caso sia ripartito tra entrambi i genitori al 50 per cento, “anche se il figlio abbia deciso di vivere nella casa di uno dei due genitori”.
Casa familiare
L’articolo 14 del ddl modifica il 337-sexies del codice civile e introduce delle novità sulla gestione della casa di famiglia. Nel caso in cui la casa di famiglia sia cointestata ai due ex coniugi, quello che rimane nella casa familiare dovrà pagare un canone a quello che la lascerà. Inoltre “non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Per l’avvocata Quinto, “è stravolto il principio dell’assegnazione della casa familiare che è basato sul principio che il minore debba essere tutelato nel suo diritto di rimanere nella casa e di non vedere stravolte le sue abitudini”.
I rischi per le donne vittime di violenza domestica
Gli articoli 17 e 18 del disegno di legge Pillon prevedono che se il figlio minore si rifiuta di vedere uno dei due genitori, l’altro genitore può essere accusato di aver manipolato il minore e quindi il giudice può disporre un provvedimento d’urgenza che prevede “la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale”. Il giudice può chiedere anche il “collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore”. Secondo le associazioni che si occupano di violenza maschile sulle donne, uno dei problemi del ddl Pillon e di una serie di altri disegni di legge presentati nello stesso pacchetto come il ddl 45, si cerca di cancellare le denunce di violenza domestica.
“Il ddl impone che la violenza debba essere comprovata e non spiega nemmeno in che modo; e inoltre dice che anche in una situazione di violenza deve essere possibile per il figlio vedere il genitore violento, anche se il minore non vuole stare con il genitore violento”, spiega l’avvocata Carla Quinto. “Il ddl 735 prevede anche che se una donna lascia la casa familiare con i suoi figli per essere accolta da un centro antiviolenza, l’altro genitore può chiedere l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, che su mera segnalazione del genitore, può prendere il minore e riportarlo nella casa di famiglia in cui è ancora presente il genitore violento”, conclude. Il ddl 45, inoltre, prova a modificare il reato di maltrattamenti verso un familiare e un convivente, l’articolo 572 del codice penale, non ritenendolo più un reato abituale, ma soffermandosi sulla necessità che sia abituale. “Se oggi noi possiamo punire una condotta violenta anche se ci sono delle cosiddette ‘lune di miele’, cioè delle brevi interruzioni della condotta violenza, invece il ddl 45 prevede che il reato si configuri solo se la condotta violenta è continuativa e ininterrotta”, spiega l’avvocata Quinto.
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