giovedì 4 aprile 2019

Tutti i ddl che vogliono limitare i diritti delle donne di CRISTINA OBBER

Oltre al 735 di Pillon sono stati presentati altri disegni di legge che vorrebbero riformare aborto e divorzio. Li abbiamo analizzati con Cristina Tropepi, avvocata familiarista.
   
Si parla molto del disegno di legge nr. 735 promosso dal senatore leghista Simone Pillon, contestatissimo in questi mesi sia fuori che dentro le istituzioni da chi si occupa di diritto di famiglia, di violenza sulle donne, di abusi sui minori, anche all’interno del mondo cattolico e cristiano. Ci sono, però, altri ddl presentati dall’inizio della legislatura di cui, nonostante non se ne sia parlato molto, che non solo fortificano gli obiettivi dell'iniziativa del senatore leghista, ma li ampliano fino ad arrivare a proporre quello che di fatto renderebbe l’aborto un reato punibile con il carcere come ci ha spiegato Cristina Tropepi, avvocata familiarista.

Quali sono i disegni di legge presentati nell’ultimo anno correlati alla riforma Pillon?
Sicuramente il 45, il 118 e il 768 ne supportano specificamente i contenuti. Il primo, firmato De Poli, Binetti e Saccone, dà la possibilità al genitore che viene condannato perchè fa mancare il necessario per vivere ai figli (reati ex art 570 c.p) o per maltrattamenti (ex art 572 c.p) di sostituire, nei casi meno gravi, la condanna alla detenzione con i lavori di pubblica utilità. Insieme alla norma del 735 che abolisce il reato di non pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli (art 570 bis c.p.), questo disegno si inquadra in un generale progetto di affievolimento della tutela per i minori: le sanzioni penali sono eliminate o depotenziate e il genitore che non assolve i suoi doveri se la cava senza subire conseguenze o con poco disagio.

E il 768 che ha come prima firmataria Maria Alessandra Gallone di Forza Italia?
Impone tempi di permanenza paritari dei figli presso ciascun genitore, mantenimento diretto e mediazione obbligatoria, come il ddl Pillon. In più prevede che il giudice possa escludere l'affidamento del figlio a uno dei due genitori solo in casi tassativamente previsti: cioè in presenza di violenze e maltrattamenti nei confronti dei minori o dell'altro genitore oppure quando, con manipolazioni psichiche, induca nei figli il rifiuto dell'altro genitore, facendo riferimento all’alienazione parentale.

Si toglie al giudice il potere di giudicare caso per caso?
Sì, la norma gli impone di optare per l'affido paritario, salvo le due eccezioni previste, anche una scelta di questo tipo non tiene conto delle diverse esigenze e i tempi di crescita dei minore. Senza dimenticare che mette sullo stesso piano maltrattamenti e la controversa alienazione genitoriale.

Quindi si inserisce in quella visione «adultocentrica» tanto criticata del ddl Pillon.
Certo. L’interesse del figlio soccombe davanti alle esigenze e decisioni del genitore. Questo viola il principio, consolidato a livello internazionale del 'best interest of the child' secondo cui chi si occupa di minori, sia esso legislatore o magistrato, deve tenere prioritariamente in considerazione l’interesse dei bambini coinvolti, anche a scapito delle rivendicazioni dei padri e madri.

«L’interesse del figlio soccombe davanti alle esigenze e decisioni del genitore».

Passiamo quindi al 118 di Antonio De Poli sempre in quota Forza Italia. 
Questo ddl introduce la mediazione obbligatoria, a pagamento, finalizzata alla riconciliazione dei coniugi, che di fatto costringe chi non può permettersi tali spese a rinunciare forzatamente alla separazione. Se teniamo conto che oltre l’80% delle separazioni è d’iniziativa femminile e che, in genere, il coniuge economicamente più debole è la moglie, si comprende come questi disegni di legge siano interpretabili come un’iniziativa che intende colpire i diritti e la dignità delle donne.

A proposito di dignità delle donne, un ddl che fa discutere perchè riguarda l’aborto è il ddl 950 proposto da Maurizio Gasparri, sempre del partito di Berlusconi. Può chiarirci che cosa significa per il diritto?
Propone la riforma dell’articolo 1 del codice civile, riconoscendo la capacità giuridica al feto. Secondo la legge attualmente in vigore il nascituro non è titolare di diritti e doveri in senso pieno, ma ha una legittima aspettativa a vedersi riconosciuti questi diritti, quando nascerà. Pertanto, durante la gestazione, il feto è tutelato dalla legge, in vista della nascita. Il problema si pone principalmente quando la protezione dell’embrione si scontra con altri diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla vita della madre. L’importantissima sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 18 febbraio 1975 ha affermato infatti che la tutela del nascituro è prevista dalla Costituzione negli articoli 2 e 31, ma anche che il diritto a nascere soccombe davanti al diritto alla vita della mamma, che prevale giacché «persona già nata» a fronte di chi deve ancora nascere.

Che cosa accadrebbe quindi se questo disegno di legge fosse approvato?
Potrebbe essere messo in discussione il diritto all’aborto, anche in caso di pericolo di vita per la gestante, poiché in quel caso il diritto alla vita del feto avrebbe pari tutela rispetto a quello della madre e quindi l’interruzione della gravidanza sarebbe equiparata all’omicidio volontario. Non solo, potrebbe essere considerata reato (tentativo di lesioni colpose) la condotta della donna che durante la gravidanza possa danneggiare il nascituro, come bere alcolici, fumare, svolgere lavori pesanti. Si potrebbero intentare cause di risarcimento nei confronti di donne che durante la gestazione hanno hanno avuto un incidente domestico o stradale dovuto a loro imprudenza. Paradossalmente la vita delle cittadine sarebbe posta sotto vincolo anche prima della stessa fecondazione: si configurerebbe un danno al feto anche in carico alla madre che rimane incinta pur sapendo di avere una patologia, genetica o acquisita, che può danneggiarlo.

Su questo si basa anche la nuova proposta di legge della Lega firmata dal fedelissimo del ministro Fontana, Alberto Stefani, che di fatto vuole vietare alle donne di interrompere una gravidanza per gravi malformazioni del feto.
Sì. Rendere adottabile il concepito sembra voler incidere sulla libertà della donna di scegliere liberamente se interrompere la gravidanza: la premessa è naturalmente che il concepito ha piena soggettività, quindi gli stessi diritti dell’individuo già nato. Le coppie disposte ad adottarlo possono dichiarare di dare la propria disponibilità anche in caso di gravi patologie o malformazioni del feto. A questo punto la madre che decide di abortire si scontra con il diritto del feto alla vita, che non può essere messo in discussione da valutazioni sulla qualità dell’esistenza del bambino, che comunque godrà dell’affetto della famiglia adottante anche in caso di gravi malformazioni. In caso di aborto, anche il diritto della coppia adottante a vedere realizzato il proprio desiderio di genitorialità sarebbe violato. Da qui a dichiarare illegittima l’interruzione di gravidanza in caso di adottabilità del feto, anche qualora fosse malformato, il passo è breve. Pertanto, anche se formalmente la 194 non viene messa in discussione, si pongono tali e tanti ostacoli al diritto di autodeterminazione della donna, che di fatto sarà molto difficile da esercitare.

Quali potrebbero essere le altre implicazioni del riconoscimento dell’embrione come persona?
In termini pratici uno potrebbe essere che coloro che stanno valutando se tenere il bambino oppure no si sottrarrebbero ai controlli sanitari per evitare poi, in caso di aborto, di essere individuate e incriminate. Ciò condurrebbe a un proliferare di danni alla salute delle donne e dei loro bambini, per mancanza di adeguate cure mediche, nonchè di aborti clandestini, una piaga che si pensava di aver debellato da decenni.
https://www.letteradonna.it/it/articoli/conversazioni/2019/03/27/ddl-pillon-aborto-e-divorzio/27957/?fbclid=IwAR0mlJBwC9yurf-Zk-j8YRoLKaIU6L29x0U8gVG3GmxHsnOK_aFFL6Aw2dI

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