domenica 28 febbraio 2016

Effetti del maxiemendamento sulle unioni civili, riforma adozioni, fedeltà, GPA: i nuovi scenari Di Antonio Rotelli, avvocato Rete Lenford.

Cronaca di un disamore.
Il Senato ha approvato la fiducia sul maxi-emendamento del Governo sul disegno di legge 2081, quello sulle unioni (in)civili, con 173 voti favorevoli e 71 contrari.
Ci sarebbe da scrivere tanto sul contenuto del testo approvato, sulle sue molte contraddizioni e sulla sua chiara matrice ideologica, ma non abuserò del tempo di chi legge limitandomi a pochi spunti. Chi vorrà potrà approfondire da sé gli aspetti tecnici, su cui non voglio impelagarmi più di quanto non abbia già fatto in altri contributi che rimangono validi, nonostante il testo del disegno di legge, che già criticavo, sia stato ulteriormente peggiorato (qui, qui e qui).

Le formazioni sociali specifiche.
La premessa è che fornisco un punto di vista dubbioso. Non intendo distribuire certezze, perché il testo è di difficile esegesi, sebbene ci siano delle chiare linee di tendenza che si sono radicalizzate nel succedersi delle sue varie versioni. Già l’oscura definizione di “formazione sociale specifica” fa emergere l’obiettivo di escludere le coppie dello stesso sesso dal recinto della famiglia, della genitorialità, dell’amore. Se ci siano riusciti o meno (qualora il testo diventasse legge) lo dirà la storia, quando si accorgeranno che le persone omosessuali rivendicano l’uguaglianza e affermano la dignità sociale delle loro famiglie e dei loro figli.

Rimosso l’obbligo di fedeltà.
Il maxi emendamento ha eliminato dalle unioni civili il riferimento alla fedeltà che due persone dello stesso sesso non sono tenuti a riconoscersi reciprocamente. Credo che le parole più interessanti sul significato della fedeltà le abbia scritte il mio collega Roberto Vergelli sulla pagina Facebook di Rete Lenford, ricordandoci che le parole, utilizzate in un testo giuridico, acquistano un significato che può non coincidere con quello rinvenuto nel vocabolario e che viene continuamente aggiornato ai principi costituzionali. La fedeltà è quella del cuore, non vi è dubbio, ma eliminandola dalla legge hanno inteso segnare un confine e adombrare subdolamente una instabilità affettiva della coppia, antitetica alla stabilità coniugale che resta il presupposto per le adozioni.

Quella notte in Commissione Giustizia e il riferimento alla vita sessuale.
Altro confine è stato marcato eliminando il riferimento alla vita sessuale. Il resoconto della Commissione giustizia, nella seduta notturna del 15 settembre 2015, riportava una serie di interventi che mi fecero sorridere e arrabbiare. Maurizio Sacconi (questo e gli altri faccio fatica a chiamarli senatori) si lamentava del fatto che, a suo parere, il testo delle unioni civili non fosse chiaro nell’indicare che «il congiungimento sessuale sia un elemento costitutivo dell’unione civile». Il presidente della Commissione, Nitto Palma, aveva sostenuto che, al contrario, nel testo erano richiamati l’articolo 122 del codice civile, nonché l’articolo 3, comma 1, numero 2), lettera f) della legge sul divorzio, che lasciavano desumere «che il congiungimento sessuale costituirebbe in ogni caso un elemento essenziale dell’unione civile» e Monica Cirinnà aveva aggiunto che questa ricostruzione era coerente con la sentenza della Corte costituzionale (n. 138/2010).

Il matrimonio presuppone anche il congiungimento carnale e, così come può essere ragione di divorzio la non consumazione del matrimonio, quest’ultimo può essere annullato qualora un coniuge sia impossibilitato a fare sesso o presenti una «deviazione sessuale», qualora l’altro coniuge sia stato tenuto all’oscuro di ciò e sia stato indotto in errore. Al contempo, non potrebbe essere impedito il matrimonio tra due persone che consensualmente decidessero di non stabilire tra di loro una relazione sessuale.

Rimossi i riferimenti alla vita sessuale di coppia.
Nelle unioni civili i riferimenti legislativi alla vita sessuale della coppia sono stati fatti scomparire facendo saltare dal maxi-emendamento il rinvio alle disposizioni richiamate da Palma e riproducendone il contenuto con tagli selettivi.

L’articolo 122 del codice civile stabilisce che può essere causa di annullamento l’errore su una qualità essenziale del partner, quando l’errore riguardi: «l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale». Nelle unioni civili è diventato: «l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita in comune».

Rimossa la “mancata consumazione” fra le cause di divorzio.
Parimenti dalle cause di scioglimento dell’unione civile è stata eliminata la «mancata consumazione» del rapporto. Come dire che non può essere chiesto il divorzio se uno dei partner rifiutasse la vita sessuale di coppia.

Torna lo spettro dei PACS: Patti Civili di Solidarietà.
I tagli selettivi dicono all’interprete che la relazione sessuale non è un elemento che, come nel matrimonio, si presuppone. La formazione sociale specifica sarebbe una sorta di unione solidaristica e di vita in comune tra due persone dello stesso sesso che si fanno compagnia. Non è un caso, per esempio, che il riferimento alla vita coniugale dell’articolo 122 sia diventato quello alla vita in comune, anziché – per esempio – alla vita di coppia. La parola coppia ricorre una sola volta in tutto il testo, nel comma relativo alla delega affidata al Governo, laddove si dice che alle coppie dello stesso sesso sposate all’estero si dovrà applicare la disciplina dell’unione civile. Un esempio del fatto che la relazione di coppia rientrando nei confini nazionali passa da amorosa, con annessi sesso e fedeltà (nel senso illustrato), ad essere un contratto di assistenza morale, materiale e di coabitazione (comma 11).

Un contratto la cui efficacia va oltre le parti contraenti, ma appare distante da un negozio giuridico causalmente analogo al matrimonio. Un contratto in cui l’elemento patrimoniale e quello personale competono per chi debba prevalere, considerando che il comma 16 annovera tra le cause di annullamento dell’unione civile la violenza sui beni dell’altra parte, di un suo ascendente o discendente.

Rimossi richiami al codice civile sulla famiglia.
Così è continuata l’eliminazione del richiamo diretto ad ulteriori articoli del codice civile in cui ricorre la parola famiglia, facendo saltare ad esempio gli articoli sugli abusi familiari e sulla nomina dell’amministratore di sostegno, i cui contenuti parziali sono stati riprodotti senza la parola famiglia. Invece, “in memoria” della sentenza della Corte europea dei diritti umani è rimasto nel testo un solo riferimento alla vita familiare. Per ora si tratta di un sintagma muto, il cui significato e la cui portata ci verrà raccontata dalle future sentenze dei giudici, quei giudici tanto esecrati in nome della preminenza della politica, che ora vengono citati a sproposito come sacerdoti di un nuovo corso, come se improvvisamente la discrezionalità del legislatore non dovesse più esserci e la politica fosse da mettere da parte.

Le aspettative sulla delega al Governo e le preoccupazione sulla delega ad Alfano.
Se è corretto quanto ho premesso, si complica la ricostruzione della portata normativa del comma 20 del maxi emendamento. Viene stabilito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole coniugi o equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche «ad ognuna delle parti dell’unione civile» (e non anche all’unione civile stessa), ma il maxi emendamento ha premesso una precisazione nebulosa. La loro estensione è limitata: «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso». Nulla dice su quali siano i diritti, quali il limite minimo e massimo entro cui si estendono, cosa voglia dire “al solo fine”, come se escludesse qualcos’altro. Il riferimento normativo da prendere in considerazione per l’interpretazione sono certamente gli articoli 2 e 3 della Costituzione richiamati dal maxi emendamento, ma la Corte costituzionale, al momento, ha stabilito che differenze di trattamento tra l’unione tra persone dello stesso sesso e il matrimonio potrebbero essere ragionevoli. La legge sul punto non sembra fare passi in avanti e insinua dei dubbi sulla effettiva estensione automatica della reversibilità, della disciplina fiscale familiare e delle altre previsioni fuori dal codice. Qualche elemento di chiarezza, in positivo o in negativo, potrà venire dall’esercizio della delega affidata al governo che dovrà coordinare tali disposizioni con la legge sulle unioni civili. Considerato che questo pessimo maxi emendamento lo ha scritto il Governo e considerati i ministri ai quali è stata affidata la predisposizione dei decreti legislativi, fra cui spicca il nome di Algelino Alfano, non c’è da dormire sonni sereni.

Le contraddizioni.
In più, il comma 20 continua a stabilire che alle unioni civili non si applicano gli articoli del codice civile riferiti al matrimonio o ai coniugi che non sono espressamente richiamati dalla legge sulle unioni civili. Il che fa aumentare i dubbi su come i giudici potranno interpretare alcune delle contraddizioni e delle incertezze di questa legge, che dovrebbe darci diritti, al prezzo di toglierci la dignità e chiederci di accettare che la discriminazione diventi strutturale.

Ecco qualche esempio.
Riporto un solo esempio. Il richiamo diretto dell’articolo 159 del codice civile è stato sostituito dalla riproduzione del suo contenuto, facendo saltare il riferimento al regime della comunione legale che vige per il matrimonio. In mancanza di diversa pattuizione, il regime patrimoniale dell’unione civile sarà «la comunione dei beni», ma, scritto così, la disposizione potrebbe porre problemi applicativi. Infatti, non si precisa quale sia la disciplina a cui fare riferimento dal momento che la legge esclude che si possa applicare quella prevista dal codice civile per il matrimonio, mentre la comunione ordinaria potrebbe essere non adeguata alla fattispecie da regolare.

Filiazione e genitorialità.
Il passaggio più delicato del testo riguarda la filiazione e la genitorialità. Il comma 20 esclude l’applicazione della legge sull’adozione, incluso l’articolo 44 che regola l’adozione in casi particolari da parte dei coniugi. Ma può incidere anche sull’adozione del figlio del partner già riconosciuto dalla giurisprudenza? Sembrerebbe di no. Ma la disposizione aggiunta nel periodo finale del comma che recita: «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» i giudici dovranno interpretarla, anche alla luce di una generale volontà negativa del legislatore nei confronti della genitorialità omosessuale, come emerge dagli atti parlamentari. Prevarranno certamente i principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti Umani, ma qualche battuta d’arresto in tribunale non mi meraviglierebbe.

Gli stessi problemi potranno porsi con le trascrizioni degli atti di nascita esteri in cui compaiono genitori italiani dello stesso sesso. Si tratta di fattispecie complesse, ma che il testo sulle unioni civili potrebbe rendere ancora più difficili da risolvere.

Tre riflessioni sparse per concludere.
1) Mi angoscia il pensiero che questo Parlamento avvii una riforma della legge sull’adozione. Dovrebbe essere chiaro a tutte e a tutti che se lo facesse non si otterrebbe l’adozione in casi particolari, ma un inasprimento del divieto della maternità per altri, con conseguenze che non riesco a immaginare. Su questo tema la discussione pubblica ha ricevuto negli ultimi mesi una regressione che ha portato tutti i parlamentari, anche del PD, a fare dichiarazioni e proposte avventate. Non c’è al momento un clima culturale che permetterebbe di parlarne con serenità. È tutto da costruire. Su un diverso tema che avrebbe dovuto mettere tutti d’accordo, ovvero l’adozione da parte dei single (o delle coppie di fatto) dei minori loro affidati per un lungo periodo, si è approvata una legge (173/2015) che continua ad escluderla, perché la paura che potesse aprirsi l’adozione alle persone omosessuali ha fatto alzare le barricate ai cattolici e ad Alfano e il PD ha battuto in ritirata molto velocemente (per approfondire qui e qui).

2) Il fatto che alcuni parlamentari abbiano presentato un disegno di legge che elimina la parola fedeltà anche dal matrimonio è segno di pochezza politica, un tentativo di blandire chi oggi è arrabbiato, sapendo che la proposta non verrà mai trasformata in legge e che, qualora lo fosse, diventerebbe una legge con molti articoli e tanti distinguo. Si tratta di una iniziativa estemporanea che conferma che i politici ci considerano degli stupidi capaci solo di cambiare il canale del telecomando.

3) La scelta delle famiglie omogenitoriali, le cosiddette famiglie arcobaleno, di metterci la faccia sarà sicuramente il ricordo più bello delle vicende vissute nell’ultimo anno. Ora in Italia tutti sanno che le persone omosessuali hanno figli e sono anche bravi genitori. Una grande rivoluzione che bisogna continuare.
tratto da http://www.lgbtnewsitalia.com/2016-02-27-effetti-del-maxiemendamento-sulle-unioni-civili-riforma-adozioni-fedelta-gpa-i-nuovi-scenari-di-antonio-rotelli/

Nessun commento: