Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile».
Il Collegio milanese rammenta quindi che «gli artt. 65 e 66 della legge in materia di diritto internazionale privato, prevedono che i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia, come quelli di volontaria giurisdizione hanno effetto nell’ordinamento italiano e sono quindi riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando producono effetti nell’ordinamento dello stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all’ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa» rilevando che l’ordinanza di adozione della minore emessa dall’autorità giudiziaria spagnola, con l’accertato pieno consenso della madre della bambina, non è certamente contrario all’ordine pubblico internazionale, essendo anzi del tutto conforme all’interesse superiore della minore.
Pur rammentando che la legge italiana in materia di adozione prevede all’art. 6 che essa è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, i giudici milanesi rammentano come la stessa legge sulle adozioni «all’art. 25 prevede che l’adozione possa essere disposta, nell’esclusivo interesse del minore, nei confronti anche del solo coniuge che, per libera scelta, come consentito nel nostro ordinamento, nel corso di un affidamento preadottivo alla coppia, abbia deciso di porre fine alla convivenza coniugale con il coniuge e di separarsi» e come, dunque, «anche alla stregua di tale previsione normativa deve quindi concludersi che non possa ritenersi contraria all’ordine pubblico interno un’adozione da parte di una persona singola».
Il Collegio meneghino cita, quindi, la giurisprudenza di merito che ha affermato che l’art. 44, lettera d) consente l’adozione, sia pure con effetti non legittimanti, non solo in ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo «di fatto», ma anche in caso di «un’impossibilità di diritto», (Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza n. 626/2007; Tribunale per i minorenni di Roma sentenze n. 299/2014 e n. 291/2015; Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 1274/2012) dando atto di condividere in pieno tale indirizzo e affermando che «appare evidente dunque che anche nell’ordinamento italiano non sussiste un divieto assoluto di adozione di un minore, in stato di abbandono o non, da parte di persona non coniugata (vedi, conforme, TM di Bologna, decreto 21 marzo/17 aprile 2013)».
Rilevato che l’adozione nell’ambito di una coppia dello stesso sesso non è in astratto contraria all’interesse del minore, per quanto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 601/2013 (nella quale la Suprema Corte ha affermato come costituisca mero pregiudizio ritenere che “sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”) e che «ogni situazione deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l’affetto e la cura indispensabili per la sua armoniosa crescita», la Corte afferma dunque la piena conformità nel caso di specie dell’adozione legittimante all’interesse della minore interessata.
Affermano in conclusione i giudici milanesi che «non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e del provvedimento di adozione».
L’adozione “piena”, difatti, «appare idonea ad attribuire alla minore un insieme di diritti molto più ampio e vantaggioso di quello garantito dall’adozione disciplinata dagli artt. 44 e segg. della L. 184/1983, anche nei confronti della famiglia d’origine dell’adottante, con la quale X sembra aver sempre mantenuto rapporti affettivi e di vicinanza significativi, come emerge dall’accordo regolatore del 21.12.2012, sottoscritto dalle due madri», «nessuna violazione dell’ordine pubblico internazionale comporta il riconoscimento di tali diritti, posto che X, con l’adozione della CC effettuata in base alla legge spagnola, mantiene intatti i propri diritti nei confronti della madre biologica e della sua famiglia d’origine e può godere, con sicuro vantaggio, del sostegno materiale non solo della madre adottiva, ma anche dei parenti della stessa».
Last but not least, la Corte dà altresì atto che, pur non essendo trascrivibile, è tuttavia «riconosciuto in Italia ex artt. 21 e segg. Reg. CE 2201/2003» l’accordo regolatore sottoscritto dalle due madri e omologato dal giudice spagnolo, riguardante l’affido, il collocamento, i rapporti della minore con le due donne e il contributo di ciascuna di queste ultime al mantenimento della figlia.
Com’è evidente, dunque, si è compiuto così un nuovo importante passo in materia di omogenitorialità, posto che è stato riaffermato che l’adozione del figlio del partner è del tutto conforme all’ordine pubblico internazionale, il rispetto dell’interesse superiore del minore essendone parte determinante, ha avuto ulteriore avallo il recente indirizzo inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma e, soprattutto, attraverso la trascrizione del provvedimento straniero ha avuto ingresso, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena o legittimante della minore da parte di una madre sociale e non soltanto una adozione in casi particolari, che come detto instaura un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale.
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