lunedì 18 agosto 2014

La Convenzione di Istanbul in vigore Ma dov’è finito il piano antiviolenza di Marina Calloni



La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è da oggi in vigore in tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ovvero in 47 Stati e per 820 milioni di cittadini (ben più dei 28 Paesi facenti solo parte dell’Unione Europea). Era necessario che almeno 10 nazioni, di cui 8 membri del Consiglio, ratificassero la Convenzione, prima di essere estesa a tutti gli altri Stati. Firmata a Istanbul nel 2011, la Convenzione è composta da 81 articoli, suddivisi in 12 capitoli. Si tratta del primo strumento vincolante a livello internazionale, avente come obiettivo la creazione di un quadro giuridico integrato per la prevenzione e protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza. A differenza di molti altri accordi internazionali, la Convenzione ha un’impostazione molto “pragmatica” che rimanda a un’idea concreta dei diritti umani, come relazioni eque nascenti innanzitutto dal rispetto nei rapporti interpersonali e intergenerazionali, affettivi e familiari, a partire dalla vita di tutti i giorni.
La Convenzione può essere riassunta attraverso 4 P: Prevenzione, Protezione e sostegno delle vittime, Perseguimento dei colpevoli, Politiche integrate.
Sono le linee guida per la promozione di interventi pubblici che ogni singolo Stato dovrebbe adottare e mettere in atto per prevenire ed affrontare il problema nel suo insieme, da una parte mettendo in rete istituzioni, servizi e associazioni, mentre dall’altra prendendosi carico dei soggetti direttamente coinvolti nei fatti, anche se in modi diversi: dalle donne da tutelare prevenendo il rischio, ai minori da salvaguardare per via della violenza anche indiretta che subiscono, fino ai maltrattanti da perseguire e da riabilitare per evitare la recidività dei loro atti (l’85% di uomini “non trattati” ripetono l’abuso, spesso in modo ancor più feroce).
La Convenzione parte da una definizione precisa del fenomeno. L’articolo 3 afferma che con «violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».
L’Italia era stata una delle prime nazioni a ratificare la Convenzione, dopo Turchia, Albania, Montenegro, Portogallo. Un decreto legge sul cosiddetto femminicidio era stato approvato all’unanimità dalla Camera il 28 maggio 2013 e fra le polemiche la Presidente Boldrini aveva poi convocato i Deputati il 20 agosto per la conversione del decreto legge. L’11 Ottobre il Senato aveva infine votato il documento con 143 voti favorevoli e 3 contrari (Popolo delle Libertà). Successivamente, il 15 Ottobre, il decreto – con modifiche – era diventato legge (n. 119), recependo di fatto i punti chiave della Convenzione di Istanbul. Cambiando alcuni punti del precedente decreto a causa delle proteste suscitate (come nel caso della querela ritrattabile da parte della donna e dunque non irrevocabile), la Legge 119 offre nuovi strumenti sia giudiziari per la persecuzione del reato, sia sociali per la promozione di un piano nazionale di prevenzione. Si aggiunge dunque ad altre norme giuridiche che già prevedevano l’allontanamento del coniuge violento (Legge n. 154, 2001) e la punizione di atti persecutori, come lo stalking (Legge n. 38, 2009).
Il decreto legge e relativa legge 199 erano stati approvati con una velocità sorprendente per i tempi della politica, sotto la crescente pressione dell’opinione pubblica, tant’è che la lotta al femminicidio sembrava diventata una priorità governativa, in una sorta di esercizio per la ricerca trasversale di intese politiche. Sviluppando un progetto lasciato incompiuto dalla ministra dimissionaria Idem, nel giugno 2013, Maria Cecilia Guerra (viceministra del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità nel governo Letta) aveva istituito una task force interministeriale con l’obiettivo di sviluppare un osservatorio sulla violenza di genere, secondo sette sottogruppi tematici: Codice Rosa, Comunicazione, Valutazione del rischio, Formazione, Educazione, Reinserimento vittime, Raccolta Dati. I lavori della task force sono stati ultimati, ma rimasti inutilizzati. Eppure la Legge 119 prevede lo sviluppo di un piano nazionale con l’erogazione di 10 milioni di euro per i centri anti-violenza e 10 milioni di euro per lo sviluppo di azioni preventive.
Sebbene i temi politici cocenti di questa estate non riguardino più la violenza di genere, bensì le riforme istituzionali, tuttavia il nodo politico delle pari opportunità e dell’integrazione sociale rimane tuttora irrisolto. Nonostante Matteo Renzi abbia applicato al suo governo il criterio formale della parità di genere in termini rappresentativi, ha tuttavia mantenuto per sé la delega alle pari opportunità, senza promuovere finora azioni mirate, così com’è ora richiesto sia da leggi nazionali che da impegni internazionali. Permane dunque il problema sostanziale dell’uguaglianza e della libertà, soprattutto quando sono violate sulla base della differenza di genere e delle diversità (una legge sull’omofobia non è ancora stata approvata). Ma questo impegno richiede una battaglia culturale collettiva contro dominanti stereotipi e immaginari di violenza, a partire da sé.

Nessun commento: